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DECRETO BOLLETTE – LE MISURE PER LA SANITÀ APPROVATE NEL CDM

INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI PS ANTICIPATA AL 1.06.2023 (200 mln di euro che si aggiungono ai 90 mln già previsti)

ELIMINATO IL VINCOLO DI ESCLUSIVITÀ PER LE PROFESSIONI SANITARIE (il decreto milleproroghe a febbraio aveva portato da 4 ad 8 ore settimanali la deroga all’incompatibilità)

Il decreto Bollette approvato nel Consiglio dei Ministri contiene numerose misure per la sanità che erano già state annunciate nei giorni scorsi dal Ministro della Salute Orazio Schillaci.

Vi sono articoli, 6 e 7, che riguardano il payback per ridurre l’impatto del rimborso (pari a € 2,2 mld) a carico delle imprese rispetto alla fornitura dei dispositivi medici.

L’art. 8 prevede una stretta per i medici a gettone. Le aziende del SSN, per fronteggiare le gravi carenze di organico, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità ed urgenza ed in un’unica occasione. Questi servizi potranno essere affidati esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri (area critica) per un periodo non superiore a 12 mesi.

L’art.9 prevede un incremento delle tariffe orarie SOLO delle prestazioni aggiuntive della Dirigenza Medica (art.115, c.2 del CCNL 19.12.2019).
Viene anticipato al 1 giugno 2023 (anziché 1 gennaio 2024) l’incremento del finanziamento per l’indennità di Pronto Soccorso (200 mln di euro di cui 60 alla dirigenza e 140 al comparto)

Con l’art. 10 vengono previste fino al 31.12.2025 misure per il personale medico nei servizi di emergenza-urgenza per garantire la continuità dei livelli essenziali di assistenza

Con l’art.11 viene previsto che alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell’orario di servizio non si applicheranno le incompatibilità

Con l’art.12 viene cancellato il termine previsto del 31.12.2025 per le assunzioni a tempo determinato con orario a tempo parziale i medici in formazione specialistica che sono in graduatoria nelle procedure concorsuali.

Con l’art.13 fino al 31.12.2025 viene consentito l’esercizio temporaneo di una professione sanitaria per gli operatori di interesse sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all’estero

Con l’art.14 chi aggredisce un operatore sanitario va incontro ad una pena che prevede la reclusione da tre a sette anni