Nomenclatore Tariffario 2002
Il presente Nomenclatore tariffario nazionale deliberato dal Comitato centrale con atto n. 108/01 del 9 novembre 2001, è stato approvato dal Consiglio nazionale della Federazione dei Collegi Ipasvi il 3 marzo 2002.
La scelta operata dal Comitato centrale, condivisa dal Consiglio nazionale Ipasvi, è stata quella di declinare nell’attuale stesura del Nomenclatore le attività e le prestazioni degli Infermieri responsabili dell’assistenza generale infermieristica. L’esercizio della libera professione infermieristica, dopo un avvio graduale, sta conoscendo un periodo di grande sviluppo culturale ed operativo, che evolverà ancora e positivamente stante la forte domanda di prestazioni qualificate espressa dai nostri concittadini e la possibile nascita dell’Infermiere di famiglia. L’esercizio autonomo della professione infermieristica gioca un ruolo importante nel processo di radicamento della figura dell’Infermiere tra la gente.
Dal presente Nomenclatore tariffario nazionale, ottemperando al dettato normativo stabilito dal decreto legge 1 del 2012, “Decreto Competitività” che abroga i tariffari minimi delle professioni ordinistiche, sono stati eliminati i valori economici delle attività e prestazioni infermieristiche.Scarica PDF
Decreto anti-contenziosi
Il decreto 16 luglio 2016 n. 165, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto (in allegato) e in vigore dal 30 agosto 2016, definisce i nuovi livelli di riferimento per i compensi delle professioni sanitarie regolamentate nel sistema ordinistico dopo l’abrogazione dei tariffari stabilita dal decreto legge 1 del 2012, il decreto Competitività, secondo il quale entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione (24 marzo 2012) nel caso di «liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista andava determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante».
Il regolamento, composto da 7 articoli e un allegato, con il dettaglio delle prestazioni per le diverse professioni considerate, indica i «valori medi di liquidazione» aumentabili secondo percentuali predefinite. La griglia di riferimento è stabilita nell’allegato al decreto sul «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica» (non sono presenti i medici perché per loro il parere di congruità è richiesto all’ordine di competenza).
Si tratta in sostanza di valori minimi di cui l’organo giurisdizionale deve tener conto nel caso di contenziosi, dal momento che in assenza di tariffari il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico.
Il regolamento detta quindi le disposizioni per la determinazione, nel caso di liquidazione da parte dell’organo giurisdizionale, dei compensi da corrispondere alle categorie professionali dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica e non comporta modifiche alle competenze attribuite dalle normative vigenti a tali figure.
Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico, ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Nel caso di incarico collegiale il compenso e’ unico, ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche se la stessa prestazione e’ eseguita da più soci.
Tra i parametri considerati: costo del lavoro, costo della tecnologia sanitaria, consumi, costi generali e il margine atteso che remunera rischio imprenditoriale e complessità del caso.
Per gli infermieri in particolare il riferimento è a 190 prestazioni, distinte in base a otto diverse funzioni dalla funzione respiratoria a quella dell’alimentazione (VEDI ALLEGATO).