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AGGIORNAMENTO OBBLIGO VACCINALE PER I PROFESSIONISTI SANITARI

Il DL 24 Marzo 2022 relativo alle “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza proroga l’obbligo vaccinale, e la conseguente validità delle sospensioni comminate, alla data del 31 dicembre 2022.

1) Per i SOGGETTI MAI VACCINATI E GUARITI è prevista la VACCINAZIONE di UN’UNICA DOSE di VACCINO anti-SARS-CoV-2/COVID19 dopo 90 GIORNI (3 MESI) dalla data del TEST DIAGNOSTICO POSITIVO. Sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose).

2) per i SOGGETTI CHE HANNO CONTRATTO L’INFEZIONE ENTRO 14 GIORNI DALLA SOMMINISTRAZIONE DI UNA DOSE DI VACCINO è prevista la VACCINAZIONE con una SECONDA DOSE DI VACCINO anti-SARS-CoV-2/COVID19 dopo 90 GIORNI (3 MESI) DALLA DATA DEL TEST DIAGNOSTICO POSITIVO.3) NEI SOGGETTI CHE HANNO CONTRATTO UNA INFEZIONE DA SARS-COV-2 SUCCESSIVAMENTE AL COMPLETAMENTO DEL CICLO PRIMARIO (2 dosi), è prevista la DOSE DI RICHIAMO (BOOSTER) a distanza di ALMENO 4 MESI (120 GIORNI) dalla DATA DEL TEST DIAGNOSTICO POSITIVO4) Per i SOGGETTI CHE HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO e che sono in ATTESA DELLA DOSE DI RICHIAMO (BOOSTER) è prevista la VACCINAZIONE decorsi 4 MESI (120 GIORNI) dalla CONCLUSIONE del CICLO PRIMARIO l’Ordine invita il professionista che risulti non vaccinato a presentare, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’esenzione ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito o la documentazione comprovante l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.Una volta effettuata la vaccinazione, per evitare la sospensione, il professionista dovrà fornire all’Ordine, immediatamente e comunque non oltre 3 giorni, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.IN CASO DI INTERVENUTA GUARIGIONE l’Ordine professionale, SU ISTANZA DELL’INTERESSATO, DISPONE LA CESSAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSPENSIONE, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. LA SOSPENSIONE RIPRENDE EFFICACIA AUTOMATICAMENTE QUALORA L’INTERESSATO OMETTA DI INVIARE ALL’ORDINE PROFESSIONALE IL CERTIFICATO DI VACCINAZIONE ENTRO E NON OLTRE TRE GIORNI DALLA SCADENZA DEL PREDETTO TERMINE DI DIFFERIMENTO.