Normativa

Infermiere Generico

D.P.R. 14 MARZO 1974, n. 225 (1).

Modifiche al R.D. 2 maggio 1940, numero 1310 (2), sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici (3).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 99, 137 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 19 luglio 1940, n. 1008;
Visto l’art. 1 della legge 27 febbraio 1971, numero 124;
Visto l’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Sentito il Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Riconosciuta l’opportunità di aggiornare l’elenco delle mansioni di rispettiva competenza degli infermieri professionali e degli infermieri generici di cui al regio decreto 2 maggio 1940, numero 1310;
Riconosciuta l’opportunità di aggiungere a tale mansionario anche indicazioni relative alle competenze degli infermieri professionali specializzati in anestesia e rianimazione, delle vigilatrici di infanzia e degli assistenti sanitari;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con quello per la pubblica istruzione;
Decreta:
E’ approvato l’unito regolamento riguardante le mansioni dell’infermiere professionale, della vigilatrice d’infanzia, dell’infermiere professionale specializzato, dell’assistente sanitario e dell’infermiere generico.

TITOLO V – MANSIONI DELL’INFERMIERE GENERICO

6. L’infermiere generico coadiuva l’infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni:
a. assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell’ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria;
b. raccolta degli escreti;
c. clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;
d. bagni terapeutici e medicati, frizioni;
e. medicazioni semplici e bendaggi;
f. pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;
g. rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro;
h. somministrazione dei medicinali prescritti;
i. iniezioni ipodermiche ed intramuscolari; j. sorveglianza di fleboclisi;
k. respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; manovre emostatiche di emergenza.
Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti:
a. a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalità di aggiornamento professionale di organizzazione del lavoro;
b. a svolgere tutte le attività necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 1974, n. 157.
(2) Riportato al n. D/III.
(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.